La frequente interferenza tra i fenomeni di evasione fiscale e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita ha indotto nel tempo il legislatore a permettere l'utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio. L’aver, dunque, reso le due sfere operative così fortemente comunicanti legittima, in chiave sistematica, l’utilizzo dei dati acquisiti in base alla disciplina antiriciclaggio anche in attività amministrative di natura fiscale, spesso funzionali all’accertamento di condotte delittuose produttive di proventi oggetto di possibile riciclaggio.
Nella Circolare nr. 210557 del 7 luglio 2017 della Guardia di finanza (allegata al presente articolo) sono analizzati questi aspetti, in quanto l'art. 9, comma 9 del novellato D.Lgs. 231/2007 stabilisce che “i dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti”. Tale norma è connotata senza dubbio da un maggiore perimetro applicativo delle evidenze che si prestano ad un’utilizzazione fiscale diretta, includendovi tutte le informazioni acquisite nel corso:
a. delle ispezioni e dei controlli antiriciclaggio;
b. dell’approfondimento investigativo di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dall’.U.I.F.
La valenza sistematica della nuova disciplina in materia di utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni antiriciclaggio è confermata anche dalla sua collocazione tra le disposizioni di carattere generale recate dal “Titolo I” del novellato D.Lgs. n. 231/2007. Tuttavia sul piano specifico, alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007 che rispondono ad esigenze peculiari di settore e che, astrattamente, potrebbero risultare non sempre compatibili con la possibilità di un automatico trasferimento di contenuti dall’ambito antiriciclaggio a quello fiscale. Tale cautela riguarda, in particolare, le disposizioni che prevedono l’assoluta tutela della riservatezza del segnalante sancita dall’art. 38 del D.Lgs. n. 231/200738 , che rappresenta uno dei capisaldi del dispositivo di prevenzione.