Pubblicato il Decreto interministeriale che, come di consueto a cadenza biennale fissa i criteri per determinare il reddito derivante dall'allevamento di animali, che può essere considerato agrario o d'impresa, anche per il biennio 2016-2017, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali nel limite di cui all'art. 32, comma 2, lettera b), del Tuir, e di quello eccedente di cui all'art. 56, comma 5, dello stesso testo unico, bisogna fare riferimento ai parametri stabiliti nel 2006 e contenuti nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Dm del 20 aprile 2006.
Le tre tabelle riportano, rispettivamente:
- la divisione dei terreni per fasce di qualità
- per ogni singola fascia di qualità, una tariffa media di reddito agrario e un numero di unità foraggere producibili per ettaro
- il numero di capi allevabili per ettaro, il numero di capi allevabili ogni 51.645,69 euro di reddito agrario, il numero di capi tassabili ex articolo 32 del Tuir ogni 51.645,69 euro di reddito agrario e l'imponibile per ogni capo eccedente.