Con il Messaggio n. 2887 2017 l'INPS è intervenuta già con alcune importanti correzioni sulle istruzioni operative fornite qualche giorno fa sulla nuova disciplina del lavoro occasionale, con la circolare n. 107 2017. Il contratto di prestazione occasionale è già operativo nella piattaforma telematica INPS dallo scorso 10 luglio.
La prima modifica riguarda i compensi minimi orari nel settore agricolo. Nella circolare l' Inps aveva individuato il riferimento per i minimi salariali nel CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, assumendo i dati orari riferiti però solo ai florovivaisti. L'anomalia era stata evidenziata dalla stampa specializzata .
Viene quindi precisato ora anche a seguito di approfondimenti con il Ministero dell'Agricoltura che i minimi da applicare nelle prestazioni occasionali (ottenuti parametrando a ore i leretribuzioni mensili degli operai agricoli e aggiungendo il terzo elemento retributivo) sono i seguenti :
- 9,65 euro per la prima Area;
- 8,80 euro per la seconda Area;
- 6,56 euro per la terza Area.
Di conseguenza cambiano anche i minimi giornalieri per le prestazioni fino a 4 ore , previste dalla disciplina del lavoro occasionale :
- 38,60 euro per la prima Area;
- 35,20 euro per la seconda Area;
- 26,24 euro per la terza Area.
Il messaggio ribadisce che questi sono i compensi minimi ma le parti possono liberamente determinare compensi superiori .
L’Inps fornisce anche ulteriori modifiche nelle indicazioni operative , valide per tutti i settori produttivi .
Sul conteggio della forza lavoro aziendale, necessario a verificare se l'azienda rientra nel limite di 5 dipendenti a tempo indeterminato, si specifica che gli apprendisti sono esclusi.
Infine viene precisato sulle modalità di calcolo che :
- per la determinazione della forza lavoro mensile i risultati vanno arrotondati per eccesso o per difetto a seconda se il valore del primo decimale sia superiore o inferiore a 0,5,
- per la determinazione della forza lavoro del semestre di riferimento tale arrotondamento non va effettuato .