Sono state rideterminate le nuove percentuali di partecipazione al reddito imponibile degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari equiparati e contratti di associazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi conseguiti da soggetti diversi dalle società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia e da stabili organizzazioni di enti non residenti, la quota di rilevanza ora passa dal 49,72 al 58,14%:
- per gli utili e proventi derivanti da partecipazioni “qualificate”, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati detenuti da persone fisiche non nell’esercizio di impresa, e per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell’esercizio dell’impresa, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi dal 2017 in caso di società partecipate solari;
- per le plusvalenze (e minusvalenze) da cessione di partecipazioni qualificate o pex realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Lo ha definito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 26 maggio 2017 pubblicato in GU l'11.07.2017.
La rideterminazione delle percentuali si è resa necessaria a seguito della riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, la percentuale è calcolata in modo tale che la somma dell’Ires pagata dalla società e dell’Irpef pagata dal socio sia pari al 43% del reddito della società al lordo dell’Ires, comportando un incremento del prelievo Irpef sul socio.