La richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria dev’essere presentata all’Agenzia delle Entrate mediante trasmissione, esclusivamente in via telematica, entro il 31 luglio 2017.
È precluso l’accesso alla procedura di collaborazione “se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione … abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria”.
Tale preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze prospettate sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.
Chi ha presentato l’istanza entro dicembre con il vecchio modello deve ripresentarla sul nuovo modello compilando la casella “Istanza trasmessa in precedenza”.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.
Qualora il contribuente interessato provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre che, eventualmente, farla firmare al professionista nell’apposito riquadro “dati del professionista”.
In caso di presentazione della comunicazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la comunicazione originale sottoscritta dal soggetto interessato ed eventualmente dal professionista; lo stesso contribuente conserverà poi l’originale della comunicazione che gli verrà restituito dall’intermediario dopo la presentazione in via telematica e nella quale l’intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all’assunzione dell’impegno alla presentazione in via telematica.
L’intermediario è tenuto a consegnare al contribuente una copia della richiesta trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta presentazione.
È comunque consentita l’integrazione dell’istanza, entro il 30 settembre 2017, per rettificare l’istanza originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella “Istanza integrativa”. L’integrazione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della relazione accompagnatoria.