Nell’ambito della procedura della voluntary disclosure bis la norma prevede (art. 5-quinquies comma 8) la possibilità che il contribuente possa avvalersi di una specifica forma di determinazione forfetaria dei soli rendimenti delle attività finanziarie detenute all’estero in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990.
L’applicazione del regime forfetario in luogo del regime ordinario deve essere specificatamente richiesta dal contribuente attraverso la barratura di una apposita casella.
Il regime forfetario prevede che i rendimenti siano quantificati applicando la percentuale del 5% al valore della consistenza del totale delle attività finanziarie puntualmente rilevato alla fine di ciascun anno.
Sui redditi così determinati le imposte dovute saranno calcolate applicando l’aliquota fissa del 27%.
In sostanza, meditante l’applicazione del metodo forfettario, il contribuente paga l’1,35% (più le sanzioni ridotte) per ogni anno di violazione.
Il metodo in esame agevola notevolmente i calcoli per il professionista e l’Agenzia delle Entrate.
Spesso tale metodo risulta più costoso per il contribuente che negli ultimi anni non ha ottenuto dei rendimenti sugli investimenti finanziari esteri ma la ricostruzione analitica potrebbe essere difficilmente perseguibile.
Optare per il metodo analitico infatti richiede la ricostruzione storica dei redditi fiscali correlati ad attività finanziarie detenute all’estero e spesso reperire i dati è difficoltoso in quanto devono essere reperiti dall’intermediario estero.