La nuova disciplina per il lavoro occasionale che ha sostituito i voucher lavoro, è entrata in vigore lo scorso 24 giugno 2017 e il 5 luglio l'Inps ha emanato la circolare di istruzioni con tutti i dettagli per l'applicazione. Si attende ora solo l'operatività della piattaforma telematica dell'INPS che gestirà le transazioni economiche (pagamenti dei datori di lavoro e accredito dei compensi ai lavoratori) e le comunicazioni (registrazione, dati della prestazione, comunicazioni preventive , eventuali revoche).
Come noto gli strumenti individuati sono il Libretto Famiglia per i privati (LF) e il contratto di prestazioni occasionali (CPO) per gli altri datori di lavoro , entrambi con limite economico di utilizzo fissato in 5mila euro netti annui complessivi, sia per i datori di lavoro che per i prestatori di lavoro (ma ogni lavoratore potra ricevere dallo stesso datore di lavoro al massimo 2500 euro l'anno).
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale, obbligatorio per professionisti, imprese ed enti , è delimitato anche dalle dimensioni delle aziende . Le prestazioni attraverso il CPO infatti sono consentite solo ad aziende molto piccole , nello specifico quelle che impiegano fino a 5 lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Nella circolare viene specificato che per il calcolo della forza aziendale va fatto riferimento al semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.
Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente). Si applicano quindi le regole dettate per la valorizzazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Vanno ricompresi lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Sono compresi i lavoratori contratto intermittente e part -time purche a tempo indeterminato.
Sono esclusi invece i lavoratori con contratto a termine e gli apprendisti (Aggiornamento messaggio INPS 2887-2017)
I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del d.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 dello stesso decreto n. 81/2015 . "Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno".
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.
Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.