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COMPETENZA REGIONALE SUL DISCONOSCIMENTO INPS DEL RAPPORTO DI LAVORO

1 minuto, Redazione , 06/07/2017

Competenza regionale sul disconoscimento INPS del rapporto di lavoro

Nel messaggio n. 2799 del 5.7.2017 chiarimenti sulla competenza sui ricorsi amministrativi contro provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro adottati da ispezioni INPS

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Nel messaggio n. 2799 del 5.7.2017   l'Inps fornisce alcuni chiarimenti sulla competenza in materia di ricorsi amministrativi  contro  provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro adottati dalle strutture amministrative dell’Istituto e notificati al lavoratore. In particolare  viene analizzata la modifica apportata dal decreto lds. 149 2015 del Jobs ac sull'art. 17 del D.Lgs 124 2004.

Sul punto l'istituto chiarisce che le competenze del Comitato regionale dell’Istituto, anche dopo l'istituzione del Comitato per i rapporti di lavoro, a livello nazionale, sono rimaste inalterate e fra i compiti dello stesso rientra anche quello di decidere i ricorsi amministrativi proposti dal lavoratore avverso provvedimenti di disconoscimento  notificati al lavoratore dagli Uffici territoriali dell’Istituto a seguito di verbale ispettivo. 

Tali ricorsi amministrativi  vanno  indirizzati al competente Comitato regionale, dal ricorrente, esclusivamente per via telematica, pena la loro irricevibilità e il termine per la presentazione è di novanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo.
L’invio telematico si effettua accedendo al Servizio “Ricorsi OnLine”, del portale istituzionale dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it.

L’istanza di ricorso può essere presentata:

-      in via diretta dai cittadini, dotati di PIN, tramite accesso al sito Internet dell’Istituto (www.inps.it) e al Servizio “Ricorsi OnLine”;
-      tramite gli Avvocati, gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi della L. n. 12/1979, per gli ambiti di propria competenza, attraverso i servizi telematici a loro disposizione.
 

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