Lo split payment si applica a tutti gli acquisti di beni o servizi effettuati nel territorio dello Stato dalle pubbliche amministrazioni e Società, effettuati sia in ambito istituzionale che commerciale.
La Manovra correttiva D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017 ha ampliato la categoria dei soggetti coinvolti ma non ha modificato le esclusioni già previste di alcune operazioni.
Resta quindi confermato il principio generale che prevede l'applicazione dello split payment alle operazioni documentate da fattura, mentre sono escluse le operazioni certificate con documenti diversi (es. ricevuta, scontrino).
Sono escluse, inoltre, dall'applicazione dello split payment:
- le operazioni per le quali la pubblica amministrazione è debitore d'imposta, ossia le operazioni soggette a reverse charge, che prevale sempre sullo split;
- gli acquisti intra-UE di beni o servizi;
- Le operazioni interne, “in cui la traslazione dell’onere dell’assolvimento dell’imposta è connessa a motivi di contrasto alle frodi”.
Si tratta a titolo esemplificativo degli acquisti:
- effettuati nell’esercizio d’impresa, soggetti al reverse charge (beni o servizi acquisiti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, prestazioni di subappalto nel settore edile, servizi di pulizia, installazione impianti/ completamento relativi a edifici, ecc.);
- effettuati nell’esercizio di impresa, di rottami di ferro, ai quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile (art. 74, DPR 633/72);
- intra-Ue di beni effettuati, oltre la soglia di €.10.000 annui, dall’amministrazione che non sia soggetto passivo IVA ma che sia identificata in Italia agli effetti della stessa imposta.
Nelle ipotesi in cui l’operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell’ambito del cd reverse charge, non si applica la scissione dei pagamenti.
Nel caso in cui il bene o servizio sia destinato in parte all'attività commerciale e in parte a quella istituzionale non commerciale, lo split payment si applica parzialmente, solo sulla parte istituzionale per la cui attività l’amministrazione acquirente non riveste quindi la qualifica di soggetto passivo IVA. E’ il caso, ad esempio, delle prestazioni di servizi di pulizia relativi ad edifici (art. 17, co. 6 lett. a-ter) DPR 633/72), che potrebbero riguardare parte dell’edificio destinata all’attività commerciale e parte all’attività istituzionale. La pubblica amministrazione dovrà comunicare al fornitore la quota parte dell'acquisto destinata all'attività commerciale - cui si applica il reverse charge - e quella destinata all'attività istituzionale cui si applica lo split payment;
- le operazioni soggette a regimi speciali IVA che dispongono l’assolvimento dell’Iva secondo “regole proprie” o in cui vi è un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante (Regimi monofase art. 74 DPR 633/72, regime del margine art 36 D.l. 41/1995, regime delle agenzie di viaggio art. 74-ter DPR 633/72 ecc , regime speciale dell'agricoltura art. 34 e 34-bis DPR 633/72, regime forfetario L. 398/91…);
- le operazioni per le quali la pubblica amministrazione non effettua alcun pagamento diretto del corrispettivo al proprio fornitore. Trattasi delle operazioni rese alla PA (es: servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante in quanto “trattiene lo stesso riversando alla PA committente un importo netto in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria”.