HOME

/

FISCO

/

SPLIT PAYMENT IVA 2024

/

SPLIT PAYMENT: ECCO LE OPERAZIONI ESCLUSE

2 minuti, Redazione , 05/07/2017

Split payment: ecco le operazioni escluse

Le modifiche della Manovra correttiva allo split payment con l'ampliamento dei soggetti coinvolti non modifica le esclusioni di alcune operazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo split payment si applica a tutti gli acquisti di beni o servizi effettuati nel territorio dello Stato dalle pubbliche amministrazioni e Società, effettuati sia in ambito istituzionale che commerciale.

La Manovra correttiva D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017 ha ampliato la categoria dei soggetti coinvolti ma non ha modificato le esclusioni già previste di alcune operazioni.

Resta quindi confermato il principio generale che prevede l'applicazione dello split payment alle operazioni documentate da fattura, mentre sono escluse le operazioni certificate con documenti diversi (es. ricevuta, scontrino).

Sono escluse, inoltre, dall'applicazione dello split payment:

  • le operazioni per le quali la pubblica amministrazione è debitore d'imposta, ossia le operazioni soggette a reverse charge, che prevale sempre sullo split;
  •  gli acquisti  intra-UE di beni o servizi;
  • Le operazioni interne, “in cui la traslazione dell’onere dell’assolvimento dell’imposta è connessa a motivi di contrasto alle frodi”.

Si tratta a titolo esemplificativo degli acquisti:

  • effettuati nell’esercizio d’impresa, soggetti al reverse charge (beni o servizi acquisiti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, prestazioni di subappalto nel settore edile, servizi di pulizia, installazione impianti/ completamento relativi a edifici, ecc.);
  • effettuati nell’esercizio di impresa, di rottami di ferro, ai quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile (art. 74, DPR 633/72);
  • intra-Ue di beni effettuati, oltre la soglia di €.10.000 annui, dall’amministrazione che non sia soggetto passivo IVA ma che sia identificata in Italia agli effetti della stessa imposta.

Nelle ipotesi in cui l’operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell’ambito del cd reverse charge, non si applica la scissione dei pagamenti.
Nel caso in cui il bene o servizio sia destinato in parte all'attività commerciale e in parte a quella istituzionale non commerciale, lo split payment si applica parzialmente, solo sulla parte istituzionale per la cui attività l’amministrazione acquirente non riveste quindi la qualifica di soggetto passivo IVA.  E’ il caso, ad esempio, delle prestazioni di servizi di pulizia relativi ad edifici (art. 17, co. 6 lett. a-ter) DPR 633/72), che potrebbero riguardare parte dell’edificio destinata all’attività commerciale e parte all’attività istituzionale. La pubblica amministrazione dovrà comunicare al fornitore la quota parte dell'acquisto destinata all'attività commerciale - cui si applica il reverse charge - e quella destinata all'attività istituzionale cui si applica lo split payment;

  • le operazioni soggette a regimi speciali IVA che dispongono l’assolvimento dell’Iva secondo “regole proprie” o in cui vi è un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante (Regimi monofase art. 74 DPR 633/72, regime del margine art 36 D.l. 41/1995, regime delle agenzie di viaggio art. 74-ter DPR 633/72 ecc , regime speciale dell'agricoltura art. 34 e 34-bis DPR 633/72, regime forfetario L. 398/91…);
  • le operazioni per le quali la pubblica amministrazione non effettua alcun pagamento diretto del corrispettivo al proprio fornitore. Trattasi delle operazioni rese alla PA (es: servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante in quanto “trattiene lo stesso riversando alla PA committente un importo netto in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria”.

Per approfondire scarica la nostra Circolare del Giorno dedicata alle Nuove Regole dello Split paymentLa Circolare è compresa nell'abbonamento alla Circolare del Giorno

Tag: REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE SPLIT PAYMENT IVA 2024 SPLIT PAYMENT IVA 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SPLIT PAYMENT IVA 2024 · 29/10/2024 Split Payment: istruzioni per nota variazione in diminuzione

Chiarimenti ADE per la nota variazione in diminuzione per mancato pagamento del corrispettivo

Split Payment: istruzioni per nota variazione in diminuzione

Chiarimenti ADE per la nota variazione in diminuzione per mancato pagamento del corrispettivo

Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi

Il MEF pubblica gli elenchi per Split payment 2025: ricordiamo le regole per chi acquista beni e servizi dalla PA

Split payment: pubblicati gli elenchi 2024

La scissione dei pagamenti, split payment, permette alle imprese di incassare il solo imponibile della fattura emessa, demandando alla PA l’onere del versamento dell’IVA

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.