Agevolazioni prima casa nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 86 del 4 luglio 2017, con cui l'interpellante, in procinto di ricevere in donazione dalla madre per cui vorrebbe fruire delle agevolazioni ‘prima casa’.
L’interpellante fa, tuttavia, presente di avere già goduto del trattamento agevolativo riservato alla ‘prima casa’ di abitazione in occasione di un acquisto a titolo oneroso di un immobile abitativo da un’impresa, per il quale ha corrisposto l’IVA agevolata al 4% e le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione trova applicazione, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, anche per gli acquisti a titolo gratuito. Ricorrendone i presupposti, infatti, il contribuente può avvalersi della possibilità di versare le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per la costituzione o il trasferimento di diritti su detti immobili derivanti da successione o donazione. Le dichiarazioni di avvalersi di tale agevolazioni e di averne diritto sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione.
In base a quanto previsto, il soggetto che, a seguito di un acquisto a titolo gratuito agevolato, intende fruire dei benefici ‘prima casa’ in sede di acquisto a titolo oneroso, si trova nelle condizioni di poterne usufruire. Tuttavia, la possibilità di reiterare il trattamento agevolativo ‘prima casa’ non può essere riconosciuta, in linea generale, nel diverso caso, rappresentato con la presente istanza di interpello, in cui il contribuente, che ha già fruito delle agevolazioni ‘prima casa’ in sede di acquisto a titolo oneroso, proceda all’acquisto di un nuovo immobile a titolo gratuito.
In considerazione delle richiamate disposizioni, deve ritenersi, dunque, con riferimento al caso rappresentato, che il contribuente istante che risulta già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni, potrà richiedere nuovamente le agevolazioni riservate alla ‘prima casa di abitazione’ in occasione della stipula dell’atto di donazione sopra rappresentato, a condizione, tuttavia, che nel predetto atto si impegni a vendere entro l'anno dal nuovo acquisto l'immobile preposseduto.