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MOBILITÀ IN DEROGA NELLE AREE DI CRISI, SERVE IL PIANO REGIONALE

1 minuto, Redazione , 30/06/2017

Mobilità in deroga nelle aree di crisi, serve il piano regionale

Circolare 13-2017 del ministero del Lavoro: la procedura necessaria per assicurare la mobilità in deroga ai lavoratori delle aziende in aree di crisi industriale complessa

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 13 del 27 giugno 2017, con la quale fornisce le indicazioni operative in merito  alla procedura per l'autorizzazione della prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa  .

Si tratta in particolare dell’applicazione dell' articolo 53-ter del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale ha previsto che le risorse finanziarie ripartite dal Jobs Act tra le Regioni , possono essere destinate,  per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità,  ai lavoratori  che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.

La circolare chiarisce che prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con posta certificata all’ indirizzo “[email protected]” e all’ANPAL, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l’elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso.
La documentazione di cui al punto precedente sarà  valutata dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, ai fini della sostenibilità finanziaria  e solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria  della quale sarà data conoscenza anche all’ INPS, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento in questione.
Le decretazioni regionali, da trasmettere all’INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell’articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017,  per evitare confusione con altri provvedimenti regionali di autorizzazione del  trattamento, in particolare con quelli concessi o in via di concessione ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Sul tema ti puo interessare  il manuale sugli ammortizzatori sociali : Cassa integrazione e trattamenti di mobilità 2017 (/Libro di carta)

 

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