Dopo un periodo di lungo silenzio l’INPS ha illustrato le modalità applicative della norma sull'apprendistato professionalizzante con il messaggio n. 2243 il 31/5/2017. Si tratta della possibilità di assumere con contratto di apprendistato in deroga al requisito anagrafico ordinariamente previsto , per i percettori di mobilità o di un trattamento di disoccupazione; Lo scopo primario della norma è quello di favorire la qualificazione o la riqualificazione professionale di soggetti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro . In questo senso il contratto si definisce "professionalizzante".
Alla luce del comma 4 dell’articolo 47 del nuovo T.U. sull’apprendistato, possono dunque essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, senza i consueti limiti di età di 29 anni , anche i lavoratori destinatari delle seguente forme di trattamenti di disoccupazione:
a) nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
b) assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi);
c) indennità speciale di disoccupazione edile;
d) indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per tutta la durata del periodo di formazione (massimo tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non) è ridotta ed è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, oltre al versamento di un’aliquota in misura pari all’1,31% per la NASpI e un’aliquota dello 0,30% destinata alla formazione, portando complessivamente il contributo dovuto all’11,61% (10% + 1,61%) .
Ad esso si aggiunge l’aliquota a carico del dipendente per cui si arriva a una contribuzione complessiva del 17,45%.
Ulteriore riduzione per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti:
- per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto, si applica la riduzione nella misura di 8,5 punti percentuali (aliquota applicabile dell’1.5%)
- di 7 punti percentuali (aliquota applicabile del 3%) per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.
In attesa della annunciata predisposizione di una piattaforma telematica, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INPS la stipula di questi contratti con una comunicazione attraverso il Cassetto previdenziale.