La Consulta ha affermato che l'esclusione del pubblico impiego dalla normativa sulla detassazione dei premi di risultato premi non è incostituzionale. Nella sentenza n. 153 del 27 giugno 2017, la Corte Costituzionale infatti considera che l’art. 2 del D.L. n. 93/2008, dell’art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010 e dell’art. 26, comma 1, del D.L. n. 98/2011, rientrano nel potere discrezionale del Legislatore, che è censurabile solo per palese arbitrarietà o irrazionalità. In questo caso invece la decisione del legislatore è fondata e comprensibile. Si tratta, lo ricordiamo delle agevolazioni di natura fiscale sulle somme garantite ai dipendenti come premi di risultato dal datore di lavoro . Secondo la Consulta il settore privato ha caratteristiche peculiari in materia di finalizzazione utilitaristica ed economica non è riscontrabili in alcun comparto pubblico ove non possono essere fissati obiettivi finalizzati ad un incremento della competivita aziendale o all’incremento della produzione di utili.
La questione era nata su ricorso di un dipendente pubblico dell'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rimborso per la differenza tra l'aliquota applicata e quella agevolata Il tribunale di genova rimetteva al questione alla Corte costituzionale in quanto la considerava non del tutto infondata , perché " le finalità del «fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività», istituito dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali, sarebbero le stesse che caratterizzano le somme erogate a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato ex art. 53 del decreto-legge n. 78 del 2010. Le prime, infatti, sono dirette a «promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato», mentre le seconde sono «correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale». L’assoggettamento dei soli compensi percepiti dai dipendenti privati all’aliquota agevolata, con applicazione dell’aliquota ordinaria agli analoghi compensi dei dipendenti pubblici, costituirebbe pertanto una irrazionale e irragionevole disparità di trattamento, in violazione degli artt. 3 e 53 Cost.".
La Consulta invece, analizzando il fondamento del beneficio previsto, sottolinea che "La detassazione in esame ha lo scopo, evidente, di incentivare la produttività del lavoro, ma il suo oggetto è ben delimitato dal legislatore, che non lo collega a un generico miglioramento delle prestazioni dei lavoratori dipendenti, bensì all’erogazione di somme «correlate a incrementi di produttività, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale». Questo preciso collegamento tra l’agevolazione fiscale delle somme erogate ai lavoratori e l’esercizio da parte del datore di lavoro erogante di un’attività economica rivolta al mercato e diretta alla produzione di utili, intende quindi promuovere la competitività delle imprese nell’interesse generale. ,
Diversa è, secondo la Corte costituzionale invece la finalità del fondo per la competitivita cui attinge il ccnl delle Agenzie fiscali, in quanto il carattere di servizio istituzionale della loro attività non sarebbe collegato a finalità di incremento di utili e non permette il paragone con l'attività dell' impresa privata .