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OICR ESTERI 2017: LE ENTRATE CHIARISCONO ATTESTAZIONE DEL REQUISITO DI VIGILANZA

3 minuti, Redazione , 28/06/2017

OICR esteri 2017: le Entrate chiariscono attestazione del requisito di vigilanza

Organismi di investimento collettivo del risparmio 2017: ecco quando è soddisfatto il requisito di vigilanza. I chiarimenti nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate di ieri

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Attestazione del requisito di vigilanza OICR esteri, nella risoluzione n. 78/e di ieri, di risposta ad un interpello, con cui l'istante "fondo Cayman", organismo di investimento estero ha intenzione di investire in un fondo immobiliare italiano, gestito da una società di gestione del risparmio (SGR) italiana, che acquisterà immobili situati in Italia. In particolare, il Fondo Cayman dovrebbe detenere direttamente una percentuale compresa tra il 60 e 100% delle quote del fondo immobiliare italiano, mentre la parte residua dovrebbe essere detenuta da altri fondi gestiti soggetto alla vigilanza della Securities and Exchange Commission (SEC).

Il Fondo Cayman, costituito come exempted limited partnership (forma societaria assimilabile alla società in accomandita semplice di diritto italiano), ha due tipologie di soci:

  1. il general partner, che ha il potere di controllo e di gestione dell’attività di ordinaria amministrazione dell’organismo di investimento e che risponde con responsabilità illimitata;
  2. i limited partners, che non hanno diritto a partecipare alla gestione in virtù di una responsabilità limitata al patrimonio sociale.

Sia l’investment adviser che il relying adviser sono soggetti alla medesima regolamentazione e vigilanza da parte della SEC e dato che il Fondo estero ha le medesime finalità di investimento di un OICR italiano, viene chiesto se per effetto della  registrazione alla SEC si consideri soddisfatto  il requisito della vigilanza prudenziale richiesto dalla normativa fiscale. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il TUF definisce

  1. il fondo comune di investimento: “l’OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore”.
  2. l’organismo di investimento collettivo del risparmio: “l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata”.

Tale definizione pone in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica dell’OICR, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l'autonomia delle scelte di gestione della SGR rispetto all’influenza dei partecipanti.
Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri sempreché istituiti in Stati e territori cd. white list. Ai fini della identificazione dei soggetti nei cui confronti non si applica la ritenuta, è stato chiarito che gli OICR esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, il Fondo Cayman è un organismo di investimento collettivo del risparmio istituito nelle Isole Cayman (Paese incluso nella white list), la cui attività di gestione è effettuata dal proprio GP.
Nell'ambito dei fondi d'investimento può accadere che vi sia più di un adviser o che sia il general partner sia la società di gestione si configurino come investment adviser soggetti al requisito della registrazione e al controllo da parte della SEC. In tal caso, gli investment adviser hanno la facoltà di effettuare una sola registrazione attraverso la compilazione di un unico “Form ADV”, al fine di richiedere la registrazione per se stessi e per gli altri gestori che fanno parte del medesimo gruppo (cd. relying adviser), purché il soggetto che presenta la registrazione ed i singoli relying adviser svolgano nel complesso un'attività unitaria (cd. umbrella registration).
Tutti gli adviser inclusi in tale registrazione sono soggetti alle disposizioni previste dall’Adviser Act e, di conseguenza sono soggetti a valutazione da parte della SEC al momento della registrazione ed a controlli obbligatori durante lo svolgimento della loro attività.
Nel caso di specie, al fine della non applicazione della ritenuta, si ritiene sufficiente la presentazione alla SGR che gestisce il fondo immobiliare italiano (ovvero all’intermediario depositario delle quote) della copia del “Form ADV” e delle eventuali modifiche di accompagnamento depositate presso la SEC.

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Allegato

Risoluzione 78 del 27.06.2017

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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