La Cassazione civile sezione lavoro con ordinanza n. 14187 del 07 giugno 2017 ha riaffermato il diritto dei lavoratori a godere dei permessi ex legge 104 in aggiunta alle ferie, per salvaguardare sia la funzione assistenziale del lavoratore che la sua situazione economica . Ha specificato infatti che i giorni restano computabili nella maturazione della quattordicesima e delle ferie. Fa eccezione solo il caso del godimento contestuale del congedo parentale.
Nel caso specifico la Corte di Appello aveva riformato la sentenza del Tribunale ed aveva dichiarato illegittima la decurtazione di due giorni di ferie annuali in conseguenza del godimento dei permessi concessi ex legge n. 104 del 1992 e per questo condannava l'azienda ad accreditare al lavoratore quattro giorni di ferie relative agli anni 2004 e 2005, compensando tra le parti le spese del giudizio.
L’azienda ha proposto ricorso in Cassazione, che è stato rigettato dai giudici, affermando e ribadendo il principio giurisprudenziale secondo cui: “la limitazione della computabili dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992 opera esclusivamente nei casi in cui questi debbano cumularsi con il congedo parentale ordinario e con il congedo di malattia del figlio, ipotesi nelle quali è prevista un'indennità minore rispetto a quella vigente per la retribuzione normale. Ne consegue che, nella specie, i permessi, accordati per l'assistenza del genitore portatore di handicap concorrono nella determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato”.
I giudici si soffermano infatti a sottolineare che tale decisione è necessaria e coerente con il principi che sottendono alla norma del 1992 in quanto " il diritto alle ferie assicurato dall'art. 36, u.c. garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa , è tale anche a fronte dell'assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche".
Inoltre i permessi per l'assistenza ai portatori di handicap poggiano sulla tutela dei disabili predisposta dalla normativa interna - ed in primis dalla Costituzione - ed internazionale - e che tale funzione impone una 'interpretazione della disposizione idonea a salvaguardare le famiglie dei portatori di handicap da qualsiasi aggravio della loro situazione economica.