In sede di conversione in legge del decreto 50/2017 cd. manovra correttiva, è stato introdotto anche l’articolo 1-quater che regola il rilascio del certificato di regolarità fiscale e l'erogazione dei rimborsi nel caso di adesione alla rottamazione. Com'è noto la rottamazione è stata introdotta dal decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016) e aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.
In base a quanto previsto nell'articolo 1-quater del DL 501/2017 i certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto (di cui all’articolo 80, comma 4, d. Lgs 50/2016), nel caso di rottamazione dei ruoli, sono rilasciati ai debitori che si sono avvalsi della rottamazione nei termini, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
Attenzione: la regolarità fiscale viene meno nel caso di esclusione dalla procedura di definizione agevolata.
Per quanto riguarda i rimborsi di imposte e tasse nel caso di adesione del contribuente alla rottamazione, questi sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
Si sottolinea come l’erogazione del rimborso stesso può essere sospeso, nei casi di
- mancato,
- insufficiente
- tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata.