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COLF O BADANTE IN SOMMINISTRAZIONE: NIENTE SANZIONI ALLA FAMIGLIA

2 minuti, Redazione , 27/06/2017

Colf o badante in somministrazione: niente sanzioni alla famiglia

chiarimenti dell'Ispettorato del lavoro: le sanzioni amministrative non si applicano alla famiglia che utilizza il servizio badanti di una cooperativa

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha emanato la nota n. 5617 del 21 giugno 2017, con cui risponde  a una richiesta di chiarimenti su un caso  di somministrazione illecita di lavoratrici domestiche (nel caso specifico una badante). L'ispettorato afferma che la sanzione amministrativa  si applica unicamente nei confronti del somministratore , e non anche nei riguardi dell’utilizzatore, in questo caso la famiglia  che utilizzava il servizio di assistenza alla persona. La famiglia non  risponde quindi  ex artt. 35 e 38 D.L.vo n. 81/15.
La nota dell'Ispettorato spiega nfatti che  la disciplina sanzionatoria è indirizzata al mondo produttivo  e non si applica  a persone fisiche e  famiglie,   le quali per le loro caratteristiche  non sarebbero in grado di verificare  i requisiti di correttezza amministrativa dei  soggetti  responsabili della somministrazione, in questo caso una cooperativa, che  quindi è la sola chiamata a rispondere ,

 Questo il testo della Nota 21 giugno 2017, prot. n. 5617 dell'Ispettorato: 
"Oggetto: Richiesta di chiarimenti su verifiche afferenti cooperative e società che forniscono ai propri utenti servizi di assistenza alla persona ed eventuali risvolti in tema di somministrazione illecita di manodopera.
Con riferimento alla questione sollevata, questa Direzione ritiene che possano essere confermate le indicazioni già fornite con nota prot. n. 22057 del 17.12.2013, anche in seguito alla depenalizzazione disposta dal D. Lgs. n. 8/2016, in relazione alle sanzioni previste dall’art 18 D. Lgs. 276/03.
Nella menzionata nota si richiamavano le ragioni sistematiche e testuali che deponevano per la non configurabilità nei confronti dell’utilizzatore persona fisica/famiglia del reato di somministrazione irregolare.
Le stesse sono sintetizzabili sia nei frequenti riferimenti testuali della relativa disciplina al mondo produttivo con esclusione, evidentemente, degli attori del mondo prettamente sociale quali le famiglie, sia in ragioni di ordine pratico oltre che di giustizia, fra cui la difficoltà per le famiglie, applicando la diligenza media, di verificare il possesso e la legittimità, da parte dei soggetti che  somministrano, delle particolari condizioni ed autorizzazioni previste ex lege per lo svolgimento dell’attività di somministrazione.
Si ritiene, pertanto, coerentemente all’interpretazione data, che per le ipotesi di intermediazione illecita di manodopera da voi segnalate si applicherà la sanzione amministrativa unicamente nei confronti del somministratore, ai sensi del comma 1 dell’art. 18 D. Lgs. 276/03, e non anche nei riguardi dell’utilizzatore/famiglia privata, fruitrice del servizio di assistenza alla persona, la quale non  sarà, peraltro, chiamata a rispondere ex artt. 35 e 38 D. Lgs. n. 81/15.
Per completezza, si evidenzia, infine, che profili di rilevanza penale permangono per le ipotesi di somministrazione irregolare con finalità di lucro."

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