Nella legge di conversione della Manovra correttiva appena pubblicata in Gazzetta, è contenuta una norma di interpretazione autentica sull’utilizzo dei fondi integrativi finalizzati alla formazione dei lavoratori in somministrazione, del Fondo Forma Temp. Il fondo viene finanziato con il contributo obbligatorio pari al 4% della retribuzione. Viene ora stabilito, con il nuovo art. 55 ter inserito nella legge di conversione del dl 50 , che tali risorse possono essere indifferentemente utilizzate non solo per la formazione ma anche per fornire servizi di welfare aziendale attribuendo la facoltà alla contrattazione collettiva di settore di ampliare indirettamente l’elenco degli interventi finanziabili , di norma gestiti dall’Ente bilaterale Ebitemp. La stampa evidenzia che la norma comporta un ulteriore doppio dubbio interpretativo:
- uno sulla legittimita costituzionale in quanto di norma tale efficacia viene riconosciuta solo agli accordi collettivi firmati da sindacati “registrati” oppure di disposizioni specifiche di natura retributiva o finalizzate a soddisfare fabbisogni specifici (come la formazione).
- Il secondo problema riguarda i lavoratori dipendenti da aziende che non sottoscrivono contratti collettivi. Queste sono comunque tenute al versamento a Forma.Temp per finanziare gli interventi individuati inizialmente dall'articolo 12, del Dlgs 276/2003, quindi si pone il problema di un eventuale distribuzione diseguale dei contributi versati