Con la conversione in legge del DL 50 2017, in attesa di pubblicazione in Gazzetta, entra in vigore il nuovo strumento per le prestazioni occasionali che sostituisce i voucher. Si tratta del contratto telematico di prestazione occasionale , già ribattezzato "PrestO".
Potrà essere utilizzato anche in agricoltura, senza limitazioni sul tipo di attività agricola e senza limiti rispetto al volume di affari dell'azienda ma con i limiti economici di 5mila euro complessivi nell'anno civile, di cui 2500 per ogni lavoratore impiegato.
Inoltre il contratto potra essere stipulato dagli imprenditori agricoli solo con soggetti sottoelencati,
- pensionati sia di vecchiaia che di invalidità
- studenti fino a 25 anni iscritti a istituti o università
- disoccupati e percettori di integrazioni al reddito
- che non siano stati iscritti l'anno precedente all'elenco dei lavoratori agricoli
- che non abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente con la stessa azienda negli ultimi sei mesi.
Per il settore agricolo resta confermata la particolarità del compenso orario per il prestatore di lavoro che non è quella fissata per gli altri utilizzatori ( 9 euro netti cui vanno aggiunti i versamenti alla Gestione separata e all'Inail 33% e 3,5%) bensi quella definita dai contratti di lavoro collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali piu rappresentative, che in agricoltura possono essere differenziati anche a livello provinciale.
Anche la comunicazione preventiva obbligatoria all'INPS dell'attuazione della prestazione ha una formulazione specifica per il settore agricolo: si richiede che il datore di lavoro la effettui almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività indicando solo la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale fino a tre giorni e non anche la data e l’ora di inizio e fine della prestazione, come negli altri settori.
Restano però due dubbi nella formulazione della norma che riguardano: la prestazione minima fissata a 4 ore di lavoro e il limite massimo per l'azienda di 5 dipendenti, dei quali non è chiaro se siano applicabili anche al settore agricolo . Il problema potrà essere chiarito probabilmente da succcessivi documenti di prassi INPS .