Con l'approvazione della manovra correttiva 2017, ci sono state modifiche per quanto riguarda le prestazioni energetiche. In particolare è stato introdotto l'articolo 4-bis in base al quale, si estende fino al 31 dicembre 2021 (anziché fino al 31.12.2017) la possibilità per i soggetti c.d. "incapienti", ex art. 11 comma 2 e art. 13 comma 1 lett. a) e comma 5 lett. a) del TUIR, beneficiari della detrazione IRPEF del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali.
Le modalità di attuazione della disposizione in esame saranno definite con un provvedimento direttoriale da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Inoltre, con la conversione in legge del DL 50/2017 il legislatore ha previsto che la sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica per usufruire del maggiore beneficio fiscale pari al:
- 70% (anziché 65%) per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso;
- 75% (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del 26.06.2015;
deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. L'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) effettuerà controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni con procedure disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30.09.2017. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.