I rimborsi forfetizzati delle spese di acquisto e utilizzo dei telefoni cellulari ad uso promiscuo erogati ai lavoratori dipendenti costituiscono reddito imponibile per il dipendente, e pertanto soggetti ad imposta, questo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 20 giugno 2017 n. 74.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che i suddetti rimborsi (nel caso specifico quantificati in misura forfetizzata al 50%) costituiscono reddito di lavoro dipendente e, pertanto, sono assoggettati fiscalmente secondo le regole ordinarie in quanto:
- la quota aziendale non è determinata secondo elementi oggettivi e accertabili sotto il profilo documentale (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.),
- e il criterio forfetario non è ammesso dal Legislatore.
Si applica il principio di onnicomprensività (articolo 51, comma 1, del TUIR) ai redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR, in applicazione del quale "tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro" costituiscono reddito imponibile per il dipendente.
In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 eseguenti del medesimo articolo 51.
L'Agenzia precisa che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore.
Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, si ritiene che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del legislatore al riguardo, non possa escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
In conclusione il rimborso del 50 per cento dei costi sostenuti dai propri dipendenti per l'utilizzo del telefono cellulare, rilevano fiscalmente nei confronti di questi ultimi ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del TUIR.