Arrivano le risposte dell'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione di ieri 20 giugno 2017 n. 73, sulle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (Dl n. 193/2016) in materia di versamenti Iva.
Vengono sciolti così alcuni dubbi sollevati dagli operatori in merito ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo Iva al 30 giugno, alla rateazione del debito Iva in caso di versamento differito e alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.
Tra i chiarimenti forniti:
- viene precisato che possono versare l’Iva oltre il 16 marzo anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
- confermata la possibilità di compensare il debito Iva con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata.
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salva anche l’opportunità di versare il saldo Iva annuale fino al 30 luglio, ne consegue che il versamento del saldo IVA può essere differito:
- al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40 per cento.