In sede di conversione in legge del decreto 50/2017, è stato introdotto l’articolo 57-bis in base al quale dal 2018 alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari
- al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati,
- elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità, i criteri di attuazione, gli investimenti che danno accesso al beneficio, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, la documentazione richiesta, l’effettuazione dei controlli saranno definiti con un futuro decreto MEF.
Nella seconda parte dell’articolo 57-bis viene previsto che per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell’identità femminile e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell’uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, un bando per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.