Voluntary disclosures bis: ancora chiarimenti nella Circolare 19/e dell'Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017. Com'è noto, con la riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria il legislatore ha delineato un procedimento nuovo rispetto a quello precedente, che prevede la possibilità per l’istante di provvedere spontaneamente al pagamento, con le modalità e nei termini normativamente previsti, di quanto dovuto a titolo di
- imposte,
- ritenute,
- contributi,
- interessi,
- sanzioni.
in base ai dati contenuti nell’istanza presentata.
In particolare:
- Nel caso in cui l’istante provveda spontaneamente, gli effetti della procedura decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata. In tal caso, l’Agenzia delle entrate deve comunicare l’avvenuto perfezionamento della collaborazione volontaria all’indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta di accesso alla procedura.
- se il contribuente effettua il pagamento spontaneo di quanto dovuto limitatamente ad alcune annualità oggetto della procedura, lasciando all’Amministrazione finanziaria la determinazione di quanto dovuto per le altre annualità, l’Agenzia delle entrate, verificata, in base alle risultanze dell’istanza, la corrispondenza di quanto versato rispetto a quanto dovuto per la/e relativa/e annualità, comunicherà il perfezionamento della procedura, limitato ai soli periodi d’imposta per i quali è stato correttamente effettuato il pagamento.
Il perfezionamento delle annualità oggetto dell’istanza per le quali non è stato effettuato il pagamento spontaneo o per le quali il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, avverrà, invece, a seguito del versamento di quanto dovuto ad esito delle attività dell’Ufficio, che, possono portare all’emissione dell’invito a comparire, dell’atto di adesione e, in relazione alle violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale, dell’atto di contestazione e dell’eventuale successivo provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
Si ricorda infine che se il contribuente destinatario dell’atto di contestazione o dell’invito, o che ha sottoscritto l’accertamento con adesione non versi le somme dovute nei termini normativamente previsti, gli Uffici provvederanno a notificare un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione, con la rideterminazione della sanzione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione dell’atto di contestazione o dell’invito, ovvero a quello di redazione dell’atto di adesione, anche nel caso in cui nel frattempo siano venuti a scadenza i termini ordinari. In questo caso, ovviamente, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona ed i conseguenti effetti premiali, sia sul piano del trattamento sanzionatorio tributario amministrativo che sul piano penale, non si producono.