Il Jobs Act dei lavoratori autonomi è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017. Il DL (Legge 81 del 22 maggio 2017) contiene le “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Il testo di legge si compone di 26 articoli, suddivisi in tre Capi:
• Capo I (articoli 1-17): tutela del lavoro autonomo;
• Capo II (articoli 18-24): lavoro agile;
• Capo III (articoli 25-26): disposizioni finali.
L’articolo 1 del Capo I definisce l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella prima parte del cd. Jobs act per i lavoratori autonomi. La platea a cui si applicano le norme contenute negli art. 1-17 sono tutti i liberi professionisti lavoratori autonomi e collaboratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
L’articolo 2 del Jobs Act estende l’ambito di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 232/2002 contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali anche alle transazioni tra lavoratori autonomi e imprese, lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche, tra lavoratori autonomi.
Con l’articolo 3 del Jobs act lavoratori autonomi vengono considerate abusive e prive di effetto le clausole
• che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o
• di recedere da esso senza congruo preavviso nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, ,
• con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
Si considera abusivo anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. In queste ipotesi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
L'articolo 4 richiama ed estende ai lavoratori autonomi la legislazione vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale.
L'articolo 5 prevede una delega al Governo in materia di atti pubblici da rimettere alle professioni organizzate in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione. Si tratta, ad esempio, della devoluzione agli iscritti a tali professioni di una serie di funzioni della P.A., come la certificazione, l'asseverazione e l'autentica.
Anche l’articolo 6 contiene due deleghe al Governo da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in materia di
• sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi;
• ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia, riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.
L’articolo 7 rende permanente l'istituto, finora transitorio, dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta «Gestione separata INPS», non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Inoltre, l’articolo in commento estende la medesima indennità (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1º luglio 2017) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Per tali ultimi soggetti è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51% e non è richiesto il requisito di avere nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro
• un mese di contribuzione oppure
• un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
L’articolo 8 del Jobs act introduce tre diverse novità
- le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non applichino i limiti di deducibilità del 75% e del 2% dei compensi percepiti previsti all’articolo 54 del TUIR.
-
Per quanto riguarda il congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata INPS, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori
iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie tenuti al versamento della contribuzione maggiorata
hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale complessivo per entrambi i genitori fino a sei mesi (al posto dei tre mesi attuali) entro i primi tre anni di vita del bambino (invece che un anno). - Per quanto riguarda l’indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS il testo di legge equipara alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, di patologie che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100%.
L’articolo 9 prevede che siano integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.Siano integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati. Siano integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
L’articolo 10 del testo in commento, prevede che i centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si devono dotare in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo.
L’articolo 11 del Jobs act lavoratori autonomi prevede che il Governo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adotti uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.
L'articolo 12 prevede che le amministrazioni pubbliche in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca.
L’articolo 13 prevede che per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi l’indennità spetti a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa. In questo modo la disciplina della maternità per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS è allineata a quella prevista per le professioniste iscritte ad albi.
L’articolo 14 riguarda la tutela della gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, prevedendo che:
• La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.
• In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
• In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione.
L'articolo 15 modifica il codice di procedura civile.
L’articolo 16 del Jobs act contiene le procedure di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5,6 e 11.