La Corte di Cassazione, con sentenza 13071 dello scorso maggio, ha ribadito il principio in base al quale, la vendita di un terreno sul quale, dopo l'acquisto, sono state realizzate opere intese a renderlo edificabile, che ne hanno aumentato il valore, genera sempre una plusvalenza tassabile ai fini Irpef, anche nell'ipotesi in cui il bene sia pervenuto al contribuente a seguito di successione mortis causa.
La controversia nasceva dalla notifica di un avviso di accertamento contenente la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno di proprietà, sul quale erano state realizzate attività edificatorie. Il contribuente ricorreva in CTP e in CTR dove gli veniva annullato l'atto di accertamento. L'amministrazione finanziaria ricorreva per Cassazione che le dava ragione e cassava la sentenza della CTR.
La questione ruotava attorno alla corretta qualificazione e determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni, su cui sono state realizzate attività edificatorie, nella particolare ipotesi di acquisto per successione. In tutti i gradi del giudizio, i giudici di merito hanno escluso la qualificazione di plusvalenza imponibile perché, essendo stato acquisito l'immobile per successione mortis causa, non si genererebbe mai una plusvalenza tassabile in capo al contribuente.
I giudici della Corte di Cassazione hanno ribaltato il giudizio di merito in quanto il realizzo di una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno, su cui sono state realizzate opere edificatorie che ne hanno aumentato il valore, costituisce reddito tassabile ai fini delle imposte dirette, quand'anche il bene sia pervenuto al contribuente per successione o per divisione ereditaria. La Corte ha ribadito che, "quando tra il momento dell'acquisto e quello dell'alienazione siano state compiute attività e operazioni intese ad aumentare il valore dei beni così pervenuti", si genera, comunque, materia imponibile in capo al cedente, indipendentemente dalle modalità di acquisizione del cespite.