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VOLUNTARY DISCLOSURE BIS: ECCO LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

2 minuti, Redazione , 14/06/2017

Voluntary disclosure bis: ecco la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Procedura di collaborazione volontaria 2017: pubblicata oggi la circolare con i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulla voluntary bis.

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I contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività  finanziarie possono avvalersi, entro il 31 luglio 2017, della riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali. C’è tempo fino al 30 settembre 2017, invece, per l’integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni. Con la circolare n. 19/E di oggi l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di accesso alla voluntary diclosure bis, introdotta dal Dl n. 193 del 22 ottobre 2016.

I soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento delle somme dovute, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2017. Per agevolare il calcolo delle somme da versare, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un applicativo che permette ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco. La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce le informazioni necessarie per la compilazione del relativo modello di pagamento F24.

Di seguito il testo del comunicato stampa: 

La nuova voluntary e lo scambio di informazioni - La circolare n. 19/E, pubblicata oggi, oltre a rinviare alle indicazioni contenute nelle circolari n. 10/E del 13 marzo 2015, n. 27/E del 16 luglio 2015, n. 30/E dell’11 agosto 2015 e n. 31/E del 28 agosto 2015, illustra e chiarisce le novità introdotte dalla normativa che disciplina la nuova edizione della voluntary disclosure. L’opportunità di una riapertura dei termini per la regolarizzazione è stata indotta dalla scelta di offrire un’ulteriore opportunità derivante dall’evidenza che la lotta all’evasione fiscale internazionale è stata particolarmente intensificata, come dimostra l’impegno da parte delle Autorità fiscali dei Paesi più avanzati nell’elaborazione di strategie sempre più efficaci e condivise per contrastare gli illeciti tributari internazionali.A ciò si aggiunge l’estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, contribuendo in tal modo ad ampliare l’elenco dei Paesi che, in caso di detenzione di investimento o di attività di natura finanziaria presso gli stessi, consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni previste dalla procedura di collaborazione volontaria.

Si allunga la lista dei Paesi per i quali risultano applicabili alcuni particolari benefici previsti dalla voluntary disclosure - Le modifiche normative introdotte dal Dl n. 193/2016 consentono di estendere alcune agevolazioni spettanti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti che detengono investimenti o attività di natura finanziaria in Paesi cosiddetti black list che abbiano sottoscritto particolari accordi di scambio di informazioni, ai sensi dell’articolo 26 del modello OCSE o conformi al modello TIEA, entrati in vigore prima del 24 ottobre 2016. In virtù di tale novità, rispetto alla precedente edizione della collaborazione volontaria si è ampliato l’elenco dei Paesi che consentono di beneficiare delle ulteriori riduzioni delle misure sanzionatorie nonché della disapplicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. In tale elenco oggi figurano anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra, che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016.

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Allegato

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 12.06.2017 n. 19

Tag: VOLUNTARY DISCLOSURE VOLUNTARY DISCLOSURE

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