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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2017: COMUNICAZIONI EQUITALIA ENTRO 15 GIUGNO

3 minuti, Redazione , 15/06/2017

Rottamazione cartelle esattoriali 2017: comunicazioni Equitalia entro 15 giugno

Definizione agevolata delle cartelle: entro oggi Equitalia deve comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute.

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Entro oggi, 15 giugno 2017 Equitalia deve comunicare a tutti i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali l'ammontare di quanto dovuto. Infatti, tutti coloro che entro il 21 aprile 2017 hanno aderito alla definizione agevolata ricevono - per ciascuna richiesta presentata - la comunicazione di Equitalia, come prevede il decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017. A partire dal prossimo 16 giugno copia della suddetta comunicazione sarà disponibile anche nell’area riservata del portale dell'Agente della Riscossione. Come chiarito nel comunicato pubblicato sul sito di Equitalia, la comunicazione contiene informazioni in merito:

  • all'accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
  • agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
  • all'importo/i da pagare;
  • alla data/e entro cui effettuare il pagamento;
  • il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del modulo DA1;
  • il modulo per l’eventuale addebito sul conto corrente.

Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, Equitalia ha previsto 5 tipologie di comunicazioni per le possibili casistiche:
AT - Accoglimento totale della richiesta: hai un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non hai nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”;
AP - Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”, hai un importo da pagare;
AD - Sia per i debiti "rottamabili" che per gli eventuali debiti non “rottamabili" non devi pagare nulla;
AX - Per i debiti "rottamabili" non devi pagare nulla mentre hai un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili";
RI - Rigetto: i debiti che hai indicato nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e hai quindi un importo da pagare.

Ogni comunicazione contiene un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata in merito:

  • al totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione);
  • al debito residuo oggetto di definizione;
  • all’importo da pagare per la definizione agevolata del debito;
  • al debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), troverai nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente ai nostri sportelli. Si ricorda che per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata, alla banca del titolare del conto, almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.

Si ricorda che la legge prevede che:

  • con il pagamento della prima rata della definizione agevolata dovranno essere revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti;
  • in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che hai scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione.
  • in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che hai scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
  • potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti;
  • in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata.

Tag: PACE FISCALE 2023 PACE FISCALE 2023 LEGGE DI BILANCIO 2025 LEGGE DI BILANCIO 2025

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Commenti

Mattia - 20/06/2017

Buongiorno, ho ricevuto oggi, 20/06/2017 la notifica di equitalia con il ricalcolo delle somme dovute e la relativa rateizzazione delle stesse. La comunicazione di equitalia non doveva arrivare entro 180 giorni dalla richiesta e non oltre il 15 giugno? La mia richiesta è del 17/10/16 e la comunicazione, come già detto, è arrivata oggi 20/06/2017. Inoltre, sull'area riservata di equitalia non trovo la pratica in questione. Nell'estratto conto personale non sono presenti cartelle pagabili, nei piani di rateizzazione approvati non è presente nulla. Nei documenti da saldare non è presente nessuna cartella mentre nei documenti saldati è presente la vecchia cartella oggetto della rateizzazione, indicata come sospesa (non sgravata nè rateizzata). Equitalia aveva un termine ultimo per la notifica oltre al quale l'emissione delle cartelle diventa nullo per vizio di forma e, di conseguenza, il debito viene a cadere? E' possibile procedere in questo senso? Grazie

Nunzio Di Napoli - 13/06/2017

Sé l' avviso di pagamento nn mi arriva che faccio??

Luigia Lumia - 15/06/2017

Consulti l'area riservata del sito Equitalia dove a partire dal prossimo 16 giugno copia della suddetta comunicazione sarà disponibile. Se non la trova le consiglio di chiedere a Equitalia direttamente. Equitalia sul proprio sito non prevede il caso che non abbia predisposto la comunicazione anche se si ritiene che se la domanda è regolarmente presentata e nell'area riservata non trova la comunicazione, non dovrebbero esserci conseguenze per Lei in quanto si tratta di un loro errore.

Loris - 13/06/2017

Cosa succede se non si riceve nessuna comunicazione? O se la stessa arriva dopo il giorno 15? Grazie

Luigia Lumia - 15/06/2017

Consulti l'area riservata del sito Equitalia dove a partire dal prossimo 16 giugno copia della suddetta comunicazione sarà disponibile. Se non la trova le consiglio di chiedere a Equitalia direttamente. Equitalia sul proprio sito non prevede il caso che non abbia predisposto la comunicazione anche se si ritiene che se la domanda è regolarmente presentata e nell'area riservata non trova la comunicazione, non dovrebbero esserci conseguenze per Lei in quanto si tratta di un loro errore.

Bassi - 02/07/2017

È adesso che Equitalia non esiste più è io non ho ancora ricevuto Nessuna comunicazione per il pagamento? Cosa si può fare.

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