HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

SVALUTAZIONE CREDITI 2017 NELLA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA

2 minuti, Redazione , 12/06/2017

Svalutazione crediti 2017 nella Risoluzione dell'Agenzia

Per stabilire quando la deduzione non è ammessa, il 5% del valore nominale o di acquisizione va confrontato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti “

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Risoluzione 65/E 08.06.2017  l'Agenzia ha risposto ad un interpello sulla svalutazione dei crediti prevista all'articolo 106 TUIR (Dpr 917/86). Nel quesito l'istante, società IAS ADOPTER, valuta periodicamente i propri crediti e poi iscrive la svalutazione a conto economico, ha chiesto all'Agenzia se: 

  1. il limite del 5% del valore nominale dei crediti vada raffrontato con l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti (e non già con l’ammontare complessivo del fondo civilistico iscritto in bilancio)”;
  2. ove alla fine dell’esercizio il fondo svalutazione crediti dedotto sia superiore al 5% del valore nominale o di acquisto dei crediti risultanti in bilancio debba operare una variazione in aumento in dichiarazione per riprendere a tassazione tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell’esercizio medesimo o se debba effettuare una variazione in aumento solo per la quota parte degli accantonamenti deducibili, al netto degli utilizzi che hanno portato il fondo ad eccedere il limite del 5%.

L'Agenzia delle Entrate nel rispondere ha chiarito che, in linea generale, appare opportuno evidenziare che i crediti rappresentano il diritto a ricevere un determinato ammontare sulla base di un contratto o di altra fonte prevista per legge e, come tali, soggiacciono al rischio di inesigibilità da parte del debitore. La discrezionalità che caratterizza le vicende che interessano i crediti, sia in fase di valutazione che di gestione e realizzo, ha indotto il legislatore tributario a introdurre disposizioni specifiche che disciplinano il trattamento fiscale dei componenti negativi che ne scaturiscono. Tali disposizioni sono contenute negli articoli 101, comma 5, e 106 del TUIR e trovano la loro ratio nell’esigenza di introdurre maggiori condizioni di certezza nella determinazione del reddito imponibile, in un ambito caratterizzato da forti elementi di opinabilità. In definitiva, la svalutazione fiscalmente ammessa si determina secondo un criterio forfettario riferito all’insieme dei crediti iscritti in bilancio, senza alcuna indagine sul grado di esigibilità di ciascuno di essi; per effetto della forfetizzazione ivi prevista, la norma determina la configurazione di un “fondo fiscale” formato da tutte le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti ai sensi dell’articolo 106 del TUIR. Pertanto:

  1. il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti - necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa - deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti” e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
  2. se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell’esercizio medesimo.

Sei un professionista? Abbonati alla banca dati utility di fiscoetasse Centinaia di strumenti per il lavoro pratico del Professionista: file excel, formulari, guide PDF e verbali sempre al tuo fianco

Allegato

Risoluzione 65 08.06.2017

Tag: REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE · 11/07/2024 Contributo volontari agricoltura 2024

Istruzioni e tabelle dei contributi volontari dei lavoratori agricoli - circolare INPS 81 del 11.7.2024

Contributo volontari agricoltura 2024

Istruzioni e tabelle dei contributi volontari dei lavoratori agricoli - circolare INPS 81 del 11.7.2024

Compensazione crediti: i chiarimenti dell'Agenzia sulle nuove regole

Nuove regole sulla compensazione dei crediti in F24: le istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e DL Agevolazioni

ISA periodo d'imposta 2023: pubblicata la Circolare annuale dell'Agenzia

Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la circolare annuale sugli ISA, Indici sintetici di affidabilità fiscale periodo d'imposta 2023

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.