Plusvalenze da assegnazione di beni e minusvalenze da trasformazione in società semplice sono compensabili? E' questo il quesito chiesto all'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 66 di ieri. Nell'interpello l'istante precisava
- di aver assegnato parte degli immobili detenuti dalla società ai soci
- di essersi trasformata, in pari data, in società semplice.
- che a seguito dell’assegnazione si è determinata una plusvalenza sugli immobili di euro 106.229,
- in sede di trasformazione in società semplice, è risultata una minusvalenza sugli immobili pari ad euro 244.955.
La Società chiedeva così all'Agenzia chiarimenti sulla possibilità di compensare le plusvalenze realizzate in sede di assegnazione con le minusvalenze emergenti in sede di trasformazione in società semplice.
Nel rispondere l'Agenzia ha ricordato che l'articolo 1, commi 115-120, della legge di stabilità 2016 (208/2015), ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire
- l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri,
- la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione.
Pertanto, così come in via ordinaria la minusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini IRES, allo stesso modo la minusvalenza realizzata in sede di assegnazione agevolata non può essere portata in abbattimento della base imponibile della sostitutiva. Coerentemente a quanto previsto in sede di assegnazione dei beni ai soci, si è dell’avviso che, anche in sede di trasformazione agevolata in società semplice, la minusvalenza realizzata sugli immobili non assuma rilevanza fiscale. Pertanto, si ritiene che la società istante non possa utilizzare la minusvalenza sugli immobili realizzata in sede di trasformazione agevolata per ridurre l’importo delle plusvalenze sulle assegnazioni agevolate sulle quali è applicabile l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 201