Non è illecita la critica del datore su Facebook questo afferma la sentenza della Cassazione n. 13799 del 31 maggio 2017. Il caso riguardava una dipendente, licenziata per aver postato su Facebook frasi diffamatorie verso la datrice di lavoro , licenziamento confermato dopo il ricorso.
La Corte d'appello ha invece dichiarato l'illegittimità del licenziamento e la conseguente condanna della società a reintegrare la lavoratrice e a risarcire il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento al saldo.
La datrice di lavoro ha quindi presentato ricorso in Cassazione per la mancata applicazione del principio contenuto nel nuovo articolo 18, commi 4 e 5. L. n. 300/70, introdotto con il Jobs Act, che riconosce la tutela reintegratoria “solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, sicché ogni valutazione che attenga al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata non è idonea a determinare la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro”.
Gli ermellini hanno rigettato il ricorso della datrice di lavoro basandosi appunto sulla sostanziale non illiceità del fatto oggetto di licenziamento, giustamente affermata dai giudici di appello, al quale non era seguito alcun richiamo disciplinare da parte della datrice di lavoro ricorrente.