Nel messaggio Inps n. 2243/17 del 1 .6.2017 viene illustrata la contribuzione prevista per il contratto di apprendistato professionalizzante .
Il documento ricorda cheiIl dlgs 81/15, ha modificato questa tipologia contrattuale prevedendo che i destinatari siano:
- i fruitori di indennità di mobilità oppure
- lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione,
senza limiti di età ;
Il relativo regime contributivo è diverso per le due situazioni :
- Per i lavoratori beneficiari di mobilità, si applicano le agevolaziojni della legge 223/91 (contributo datoriale 10% e bonus pari al 50% dell’indennità non fruita dal lavoratore assunto);
- per i percettori di indennità di disoccupazione, resta valido l’ordinario regime previsto per l’apprendistato professionalizzante (contributo datoriale 11,61% più, Cigo/Cigs, o Fondo di solidarietà per le aziende rientranti nella specifica disciplina).
L'istituto di previdenza specifica che, contrariamente da quanto previsto dalla legge 92/12 sull’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, dell’impianto a supporto della mobilità, anche le assunzioni intervenute dal 2017 possono godere della contribuzione agevolata. Si ricorda però che il contratto di apprendistato professionalizzante in questi casi non consente alle aziende, in caso di riconferma degli apprendisti, di ottenere l’ulteriore anno di agevolazione contributiva e che esso sostituisce per i beneficiari il trattamento di disoccupazione.
Il documento Inps descrive anche le regole di redazione del flusso UniEmens e infine specifica che è in fase di preparazione un’apposita procedura telematica che consentirà al datore di lavoro di conoscere le condizioni in capo a ciascun lavoratore da assumere e, per i beneficiari dell’indennità di mobilità, comunicherà al contempo l’importo dell’incentivo economico fruibile sulla base della misura della prestazione di disoccupazione residuale.