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ACCERTAMENTO E LEGITTIMO AFFIDAMENTO: ESCLUSE SOLO SANZIONI E INTERESSI

1 minuto, Redazione , 06/06/2017

Accertamento e legittimo affidamento: escluse solo sanzioni e interessi

No all’esenzione d’imposta se il comportamento del contribuente è in linea con un'interpretazione errata dell'Agenzia, sono escluse solo le relative sanzioni e gli interessi

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Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, per cui, ove il contribuente si sia conformato a un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dall’articolo 10, comma 2, della legge 212/2000.

Il legittimo affidamento del contribuente, infatti, non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi.

Questo quanto stabilito con sentenza del 19 maggio 2017 n. 12635 dalla Cassazione che ha rigettato il ricorso di una contribuente.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, conferma il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi” (cfr Cassazione nn. 10195/2016, 5934/2015 eccetera).

Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato a un’interpretazione erronea fornita dall’amministrazione finanziarla, è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento.

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