I gestori delle strutture ricettive, situate nei territori dei comuni che, in base alla legge (art. 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), hanno istituito l’imposta di soggiorno, una volta incassata l'imposta devono versarla al Comune tramite modello F24, utilizzando gli stessi codici tributo previsti per il versamento del contributo di soggiorno a favore di Roma Capitale, lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 30 maggio 2017 n. 64.
Per consentire con i medesimi codici tributo anche il versamento dell’imposta di soggiorno, gli stessi sono ridenominati nel modo seguente:
- “3936” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno - art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011”;
- “3937” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno - art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 - INTERESSI”;
- “3938” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno - art. 14, c.16, lett. e), del D.L n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – SANZIONI”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “IMU e altri tributi locali”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “codice ente/codice comune” del codice catastale del comune.
Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno cui si riferisce il versamento.
Infine, si precisa che, all’attualità, i suddetti codici tributo possono essere utilizzati solo per versamenti in favore dei Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, elencati nella tabella denominata “Tabella degli enti convenzionati per pagamenti di tributi”, pubblicata sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.