L’INPS, con il messaggio n. 2214 del 30 maggio 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento, alle lavoratrici autonome iscritte alla gestione PALS, della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. sulla maternità ((D.Lgs.151/2001). Il testo dell'articolo prevede in particolare che " Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita', le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
L’assicurazione di maternità, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera infatti a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione PALS, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica . Ne consegue che ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni generali di cui al menzionato T.U. maternità/paternità, valide per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (cfr. circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO – n. 1065/RCV – n. 632/EAD del 21 maggio 1980).
L'istituto di previdenza afferma anche che "posto che alle lavoratrici autonome dello spettacolo si applicano le disposizioni in materia economica contenute nel predetto D.Lgs. n. 151/2001 si ritiene che non possano non applicarsi " anche le disposizioni in materia di flessibilità del congedo , fermo restando il rispetto delle condizioni previste, comprese quelle relative alle certificazioni mediche.
Il messaggio ricorda anche l'importanza dell’acquisizione della documentazione medica, precisando che “sotto il profilo del trattamento economico, l’indebita permanenza al lavoro della lavoratrice determinerebbe la perdita del diritto all’indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel periodo post partum delle giornate medesime, come descritto nel messaggio n. 13279/2007 .