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MATERNITÀ LAVORATRICI SETTORE SPETTACOLO: CHIARIMENTI INPS

1 minuto, Redazione , 01/06/2017

Maternità lavoratrici settore spettacolo: chiarimenti INPS

L'inps chiarisce che le disposizioni in materia di flessibilità del congedo di maternità si applicano anche alle lavoratrici iscritte alla gestione PALS

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’INPS, con il messaggio n. 2214 del 30 maggio 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento, alle lavoratrici autonome iscritte alla gestione PALS, della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. sulla maternità ((D.Lgs.151/2001). Il testo dell'articolo prevede   in particolare che " Ferma  restando la  durata  complessiva  del  congedo  di  maternita', le  lavoratrici hanno  la  facolta'  di  astenersi  dal  lavoro a partire dal mese  precedente la  data  presunta  del  parto  e  nei  quattro  mesi successivi al parto, a   condizione   che  il  medico  specialista  del  Servizio  sanitario  nazionale o  con  esso  convenzionato  e  il  medico  competente ai fini della prevenzione e  tutela  della  salute  nei  luoghi di lavoro attestino che tale  opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".

 L’assicurazione di maternità, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera infatti a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione PALS, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica . Ne consegue che ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni generali di cui al menzionato T.U. maternità/paternità, valide per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (cfr. circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO – n. 1065/RCV – n. 632/EAD del 21 maggio 1980).

 L'istituto di previdenza afferma anche che "posto che alle lavoratrici autonome dello spettacolo si applicano le disposizioni in materia economica contenute nel predetto D.Lgs. n. 151/2001  si ritiene che non possano non applicarsi " anche le disposizioni  in materia di  flessibilità del congedo , fermo restando il rispetto delle condizioni previste, comprese quelle relative alle certificazioni mediche.

Il messaggio ricorda anche l'importanza dell’acquisizione della  documentazione medica, precisando che “sotto il profilo del trattamento economico, l’indebita permanenza al lavoro della lavoratrice determinerebbe la perdita del diritto all’indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel periodo post partum delle giornate medesime, come descritto nel messaggio n. 13279/2007 .

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