Con una nota del 27 maggio 2017, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili ha espresso il disappunto sulle novità introdotte sull'antiriciclaggio dal decreto approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri. Il Presidente del CNDCEC Massimo Miani ha affermato "esprimiamo il nostro forte disappunto per le sanzioni previste anche per violazioni meramente formali degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione nonché per l’introduzione degli obblighi anche per le attività degli organi di controllo non incaricati della revisione legale.”.
Si ricordano le principali novità introdotte dal decreto legislativo che, recependo la direttiva UE 2015/849 detta disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche:
- è stata ampliata la platea dei soggetti qualificati come ‘persone politicamente esposte’ nei confronti delle quali devono essere effettuati controlli più approfonditi: alte cariche dello Stato, ministri e parlamentari, vertici della magistratura, assessori e consiglieri regionali, parlamentari europei direttori generale delle Asl e delle aziende ospedaliere, sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, vertici delle società da questi partecipate;
- rafforzamento del ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo;
- riordino delle sanzioni amministrative;
- istituzione del Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust;
- razionalizzazione del complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del sistema.
Ammettendo che diverse richieste dei commercialisti sono state accolte, come l’esonero dalla adeguata verifica per gli adempimenti dichiarativi e per quelli in materia di amministrazione del personale o l’abolizione del registro antiriciclaggio e la riformulazione delle norme sulla conservazione della tenuta di un fascicolo cartaceo, il grande disappunto dei commercialisti riguarda l'impianto sanzionatorio. Come sottolineato da Miani: "Il Governo, infatti, non avrebbe reputato di dover limitare le sanzioni antiriciclaggio alle sole violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, ripristinandone l’applicabilità (seppure con un importo ridotto) anche in relazione a violazioni meramente formali degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione. Genera più di una perplessità anche la logica sottesa alla determinazione degli importi minimi delle sanzioni previste per le violazioni non gravi: 2.000 euro per inadempimenti connessi ad obblighi formali quali l’adeguata verifica e la conservazione, 3.000 euro per l’omissione della segnalazione di operazioni sospette. Ancora una volta l’operato del legislatore ci fa pensare che questa normativa non serva per prevenire e contrastare fenomeni illeciti, ma per imporci onerosi adempimenti e sanzionarne l’inosservanza". Altrettanto deludente, per Miani, è la mancata riproposizione dell’esonero dagli obblighi antiriciclaggio attualmente previsto a favore degli organi di controllo non incaricati della revisione legale.