La Consulta ha affermato la legittimità costituzionale del “tetto” di 240mila euro lordi annui per gli stipendi dei dirigenti pubblici e anche del divieto di cumulo tra trattamenti pensionistici e retribuzioni , nella sentenza n. 124/2017, depositata il 27 maggio 2017
La Corte costituzionale ha dunque dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sul limite retributivo e sul divieto di cumulo retribuzione-pensione presentati dal Tar Lazio sulla base dei ricorsi di 11 magistrati contabili e 9 giudici del Consiglio di Stato. La norma si applica al al personale di tutti i settori della pubblica amministrazione.
Nella pronuncia si afferma che il limite introdotto dalla manovra Monti del 2011 è assolutamente ragionevole e raccomandato anche recentemente dalla Corte dei Conti perché «persegue finalità di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa, in una prospettiva di garanzia degli altri interessi generali coinvolti, in presenza di risorse limitate» e pone anche «rimedio alle differenziazioni, talvolta prive di una chiara ragion d’essere, fra i trattamenti retributivi delle figure di vertice dell’amministrazione». Il limite dei 240mila euro lordi anni, che corrisponde al compenso del primo presidente della Cassazione, conclude la Corte, «non è inadeguato, in quanto si raccorda alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi».