Disposizioni attuative dell'adempimento collaborativo nel Provvedimento firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Come chiarito, nel corso della prima fase d’applicazione, al regime di adempimento collaborativo sono ammessi esclusivamente:
- i soggetti residenti e non residenti il cui volume d’affari o ricavi non sia inferiore a dieci miliardi di euro;
- i soggetti residenti e non residenti con un volume d’affari o ricavi non inferiore a un miliardo di euro, a patto che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota;
- le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia fornita a seguito di istanza d’interpello sui nuovi investimenti - Dlgs n. 147/2015, articolo 2 - indipendentemente dal volume d’affari o di ricavi.
Sotto il profilo dei requisiti soggettivi, è estesa la partecipazione al regime anche alle società appartenenti al gruppo del soggetto che ha presentato domanda di ammissione e che svolgono nei confronti di esso funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale.
Riguardo la comunicazione tra contribuenti e Amministrazione, il provvedimento introduce regole procedimentali specifiche che disciplinano l’interlocuzione “preventiva” con l’Agenzia delle Entrate. In particolare, sono previste modalità ad hoc per la formalizzazione delle posizioni assunte al fine di dar sempre evidenza dell’interlocuzione. Tra queste, la sottoscrizione di un “accordo di adempimento collaborativo”, che disciplina il trattamento fiscale delle operazioni, o di un complesso di operazioni, ritenute strategiche dall’impresa, e la redazione, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali, di una “nota di chiusura della procedura”, in cui il contribuente e l’ufficio riepilogano e danno atto di tutte le posizioni assunte nel corso delle interlocuzioni, sia sulle fattispecie comunicate dal contribuente sia su quelle approfondite su iniziativa dell’ufficio, esplicitando, per ogni tema o argomento discusso, se il contribuente condivide la posizione dell’ufficio, se su di essa si è formato un “accordo di adempimento collaborativo”, oppure se il contribuente non condivide la posizione dell’ufficio. In quest’ultimo caso le posizioni, definite “sospese”, saranno oggetto di riesame, anche dopo la chiusura del periodo di imposta, in un’ottica deflattiva del contenzioso.
Il sistema delle competenze per i controlli e le attività relative al regime dell’adempimento collaborativo, nell’ambito della competenza esclusiva dell’Agenzia delle Entrate, è improntato ai seguenti principi:
- centralità del controllo preventivo: la sede naturale per il controllo dei contribuenti in cooperative è costituita dalle interlocuzioni preventive;
- non reiterazione dei controlli su fattispecie già affrontate o in corso di approfondimento nell’ambito delle interlocuzioni preventive: in tale ambito l’istituto del tutoraggio dei grandi contribuenti si intende assorbito nel complesso delle attività e dei controlli, di carattere preventivo, svolti dall’ufficio Cooperative compliance;
- garanzia dell’interfaccia unica per i contribuenti in cooperative: sotto tale profilo il provvedimento, nel rispetto dei criteri di ripartizione delle competenze previsti dalla legge, radica presso l’ufficio Cooperative compliance la competenza, in via esclusiva, per l’esercizio dei poteri istruttori finalizzati all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo sostanziale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, entro gli ordinari termini di scadenza del controllo.