Nel messaggio n. 2152 in tema di incentivo “Occupazione SUD” vengono forniti chiarimenti sulle domande per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di soggetti disoccupati , effettuate in Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, il cosiddetto Bonus assunzioni Sud . previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016 . C
Il bonus spetta per l’assunzione di “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”. Al fine del riconoscimento dell’agevolazione, quindi l’INPS segue questa procedura:
- consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), per verificare la disoccupazione ;
- calcola l’importo dell’incentivo spettante;
- verifica la disponibilità residua della risorsa;
- informa telematicamente che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo
l’Istituto informa che ha provveduto a riesaminare le istanze per le quali è stato precedentemente attribuito un esito negativo . Le richieste per le quali, risulta ora presente una disponibilità immediata al lavoro , sono state rielaborate e risultano, ad oggi, nello stato “accolta”.
L'istituto ricorda anche che il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro sette giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.
Entro dieci giorni di calendario il datore di lavoro, inoltre, deve comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del termine di dieci giorni determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.
Si rende noto, inoltre, che, nelle ipotesi in cui, dall’ulteriore consultazione della banca dati gestita dall’ANPAL, per il lavoratore non risulti presente una DID validamente rilasciata, l’Istituto, in via prudenziale, provvederà ad accantonare preventivamente le risorse finalizzate all’eventuale finanziamento del singolo rapporto di lavoro e a sospendere la definizione della singola richiesta, consultando quotidianamente la banca dati gestita dall’ANPAL in attesa del relativo aggiornamento.
Infine , in riferimento all’importo dell’incentivo relativo ai mesi arretrati, ad integrazione di quanto già previsto nella circolare n. 41/2017, la circolare precisa che i codici di recupero “L463” ed “L465” potranno essere utilizzati per i mesi di competenza gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017. La valorizzazione dei predetti elementi potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio e giugno 2017.