Al via le nuove regole per l’esercizio dell’attività di “compro oro”, in base a quanto previsto nel decreto legislativo 92/2017, da oggi in vigore. Le nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” sono state emanate in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n.170 del 2016.
Tra le novità l’istituzione di un registro degli operatori professionali per monitorare il settore dei “compro oro” e censirne stabilmente il numero e la tipologia con lo scopo di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali. Oggi l’apertura di un esercizio di “compro oro” non è soggetta ad una regolamentazione specifica, poiché è sufficiente ottenere una licenza per il commercio di oggetti preziosi, mentre al privato che vuole vendere oggetti di valore è sufficiente esibire un documento di identità senza dover certificare la provenienza di tali oggetti.
La nuova normativa, invece, impone ai titolari delle attività di compro oro precisi obblighi finalizzati a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne l’utilizzo illecito, compreso il riciclaggio. I principali interventi sono:
- l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;
- l’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;
- la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;
- la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;
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la previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro). In particolare, è punito
- con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2mila a 10mila euro l’esercizio dell’attività di compro oro in assenza dell’iscrizione al registro
- con la sanzione amministrativa di 1.500 euro l’inosservanza degli obblighi di comunicazione all’Oam;
- con la sanzione amministrativa da mille a 10mila euro l’omessa identificazione della clientela e il superamento del limite di 500 euro per l’uso del contante.
- con la sanzione amministrativa da mille a 10mila euro l'omessa conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 50mila euro l’omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta .
Accogliendo le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari è stata data una definizione più puntuale all’operatore compro oro ed è stata abbassata da 1.000 a 500 euro la soglia per l’uso del contante per le attività del settore, al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni.
Un’altra novità introdotta dal decreto riguarda l’arricchimento del set di informazioni che il compro oro è tenuto ad acquisire e conservare: l’obbligo di annotare l’eventuale cessione dell’oggetto a fonderie e la conservazione di due fotografie dell’oggetto prezioso che viene acquisito.