L'INPS ha emanato la circolare con le istruzioni applicative sulla previsione dell’art. 3, comma 3octies del decreto legge n. 244 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 2017 che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017. Per gli eventi già verificati alla data della circolare , 23 maggio 2017, la domanda va inviata entro il 30 luglio. Per chi perde il lavoro successivamente fino al 30 giugno invece la domanda va inviata entro il termine massimo di 68 giorni dalla data di cessazione dl contratto , pena la decadenza dal diritto. Nel caso sia già stata presentata non c'è bisogno di ripresentarla.
Il documento ricorda che l’indennità DIS-COLL( fino al 30.6.2017) è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento alla data di cessazione del lavoro .Ne possono fruire i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, di datori di lavoro sia pubblici che privati, iscritti in via esclusiva alla gestione separata l’Inps, non pensionati e privi di partita Iva.
Consiste in un assegno pari al 75 percento della media del reddito precedente, se pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore la misura della DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro.Non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017, annualmente rivalutato.
La indennità DIS-COLL si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese dopo il terzo mese, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.
Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL e neppure i contributi figurativi.
L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, se la domanda viene presentata dopo, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Val la pena sottolineare che questo documento non si riferisce alla norma contenuta nel Ddl autonomi, approvato dal Parlamento ma ancora non in vigore , che porta a regime e amplia l'applicabilità dell'indennità anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca, e modifica i termini temporali per il calcolo delle prestazioni.