Il Jobs Act sul lavoro autonomo (Ddl 2233 ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta), modifica in maniera importante la disciplina della cosiddetta DIS COLL, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi. L'assegno era stato introdotto con il D.Lgs. 22 2015 in forma sperimentale e più volte prorogato, diventa ora stabile a partire dal 1 luglio 2017. Si tratta di una indennità mensile per i lavoratori parasubordinati, quindi senza partita IVA, della durata massima di sei mesi , pari al 75% del reddito medio mensile percepito nei mesi precedenti e comunque mai superiore a 1300 euro.
Tutti i dettagli su requisiti calcolo e richiesta erano stati forniti nella circolare INPS n. 74 2016,
Con il Jobs act 2017 vengono introdotte novità che ne ampliano la possibilità di fruizione per un maggior numero di lavoratori.
Vediamo le buone notizie, piu in dettaglio:
- Sono ammessi alla fruizione anche i ricercatori cosiddetti assegnisti e dottorandi , in caso di interruzione del rapporto di collaborazione a partire dal 1 luglio 2017
- viene abrogato il requisito del reddito richiesto per dare diritto all'indennità, che nell'anno precedente alla perdita del lavoro non doveva essere superiore alla metà del minimo richiesto per il versamento dei contributi.
- si conferma che il requisito contributivo cioè i tre mesi di contribuzione minima versata, vanno riferiti all'anno civile precedente la cessazione della collaborazione ( 1 gen-31 dic ; come previsto già dalla legge di stabilità 2016) e non ai dodici mesi immediamente precedenti la disoccupazione
La cattiva notizia è che l'aliquota contributiva a carico dei collaboratori per finanziare l'indennità di disoccupazione sale dello 0,51% quindi passa dal 32,72 % al 33,23 %. Ricordiamo che tale aliquota non si applica solo ai collaboratori coordinati e continuativi ma a tutti lavoratori iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre gestioni dell'assicurazione obbligatoria , come sindaci e amministratori di società , associazioni ed enti. Va ricordato però che questi ultimi non hanno diritto alla DIS COLL.