Nella dichiarazione dei redditi 2018, nel rigo E8/E10 "altre spese" del 730/2018, è possibile indicare con il codice 32 i contributi versati per il riscatto degli anni di corsi universitari di studio per i familiari a carico. L’INPS, con Circolare 11.03.2008, n. 29, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti “inoccupati” per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea ai sensi del citato art. 2, comma 5-bis, del DLGS n. 184 del 1997. Sono tali coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Se i contributi sono versati a favore degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi medesimi. Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’art. 10 del TUIR.
Non essendo previsto alcun limite massimo la detrazione è calcolata sull’intero importo versato.