La corte di Cassazione con la sentenza 18834 del 19 aprile 2017 ha chiarito che la responsabilità penale per il reato di omesso versamento dell’Iva, di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, appartiene al soggetto che ricopre la carica sociale di legale rappresentante al momento del termine ultimo per il versamento dell’imposta.
Nella vicenda processuale, il tribunale di Milano condannava per il reato di omesso versamento dell'IVA, il legale rappresentante di una società nel periodo 6 ottobre - 30 dicembre 2009, per aver omesso il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2009. Il soggetto condannato impuganava in quanto aveva assunto la carica sociale solo in un momento successivo alla sottoscrizione della dichiarazione IVA, redatta da un altro soggetto, la quale non evidenziava il debito Iva.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure basate sul rilievo dell’assunzione della carica sociale in un momento successivo alla sottoscrizione della dichiarazione e dell’assenza della “esposizione” del debito Iva nella medesima. Infatti, come chiarito dai giudici, per il reato di omesso versamento, occorre fare riferimento al momento in cui la legge fissa il termine ultimo per il versamento dell’imposta è, quindi, sul legale rappresentante a tale data che grava l’obbligazione tributaria.