Le amministrazioni pubbliche in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca,
- favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche,
- favorendo la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
La novità più importante dell’articolo 12 del Jobs act è nel comma 2 dove è previsto che i lavoratori autonomi - di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile - siano equiparati alle piccole e medie imprese (PMI) ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.
Il comma 3 inoltre, prevede che, per consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
- di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste ;
- di costituire consorzi stabili professionali;
- di costituire associazioni temporanee professionali.