Il Ministero dell’interno, con circolare n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24 marzo 2017, ha chiarito alcuni aspetti relativi alla valutazione, durante un accertamento stradale , della formazione effettuata dall'azienda di autotrasporto ai propri conducenti, sull' utilizzo dei tachigrafi, e del controllo sulle loro attività e dei tempi di riposo durante la prestazione di lavoro, ai fini della condivisione della responsabilità per le infrazioni commesse .
La circolare ricorda infatti che per le infrazioni ai Regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014 da parte degli autotrasportatori, l’impresa di trasporto ha una responsabilità oggettiva, che ricorre in caso di inefficiente organizzazione o per non aver fornito adeguate istruzioni e avere omesso i controlli periodici sull'attività dei propri autisti, in particolare sui tempi di guida e sul uso corretto del tachigrafo.
Nel caso però l’impresa possa provare di avere correttamente adempiuto agli oneri di formazione e controllo e abbia organizzato l’attività dei conducenti in modo da rispettare le disposizioni di legge , la responsabilità dell’impresa per le infrazioni commesse dai propri autisti può essere del tutto esclusa.
Quindi , in caso di infrazioni definite come minori , non puo essere contestato all’impresa l’articolo 174, comma 14, Codice della strada, qualora venga data prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo.
In tutti gli altri casi, invece, il personale dovrà procedere alla contestazione, rimettendo però la valutazione sulla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al giudice di pace in sede di ricorso.