Il Consiglio nazionale degli ordini dei dottori commercialisti ha emanato ieri una circolare nella quale vengono forniti chiarimenti sugli obblighi di assicuraizone professionale, in vigore dal 2013 ,per danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, compresa la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente , nel caso il professionisa sia incaricato direttamente dalla clientela . Nella relazione ministeriale sul decreto si legge che non vi è l'obbligo per il professionista che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente (collaboratore, dipendenti e praticanti)
L'informativa del Consiglio invece specifica che:
- le polizze stipulate dal titolare dello studio devono estendersi anche ai danni provocati da dipendenti, consulenti e praticanti;
- se il dipendente dello studio assume incarichi direttamente con la clientela è obbligato a stipulare una propria assicurazione individuale ;
- nel caso di uno studio associato la polizza assicurativa dello studio può prevedere espressamente la copertura per associati e consulenti;
- nel caso di società tra professionisti la sottoscrizione di polizze individuali non esime dall'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione della STP ma non è obbligatorio in contrario , cioe se i professionisti esercitano l’attività solo all’interno della Società, non hanno l'obbligo di stipulare anche una polizza individuale.
Il Consiglio inoltre comunica che, dato il proprio dovere-potere di vigilanza sull'osservanza della legge da parte degli iscritti, è possibile per gli Ordini richiedere periodicamente ai professionisti iscritti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente i dati della polizza assicurativa e le modalità individuali di esercizio della professione. Inoltre sarà possibile anche l'effettuazione di verifiche a campione sull'adempimento degli obblighi ai fini di eventuali azioni disciplinari in caso di mancata osservanza degli obblighi.