Sono esenti da Iva esclusivamente le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione che vengono effettuate da soggetti abilitati all’esercizio della professione. È questo uno dei chiarimenti forniti dalle Entrate con la risoluzione 60/E di venerdì che individua, inoltre, nello scontrino “parlante”, il corretto metodo di certificazione dei corrispettivi.
In particolare, l’esenzione Iva è subordinata al duplice requisito
- della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione)
- di colui che la rende (soggetti abilitati all’esercizio della professione).
Pertanto, sono esenti le prestazioni rese dalle farmacie tramite la messa a disposizione di operatori socio-sanitari quando queste sono richieste da un medico o da un pediatra.
Allo stesso modo, non scontano l’Iva le prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello ove prescritti da medici o pediatri ed erogati "anche" avvalendosi di personale infermieristico. Sono, invece, soggetti all’imposta ad aliquota ordinaria i servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti erogati dalle farmacie e le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, solo se queste ultime sono effettuate direttamente dai pazienti tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia.
Sul fronte della certificazione dei corrispettivi, il documento di prassi chiarisce che le prestazioni rese all’interno delle farmacie possono essere documentate con lo scontrino fiscale “parlante”, che riporta la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario. Infatti, i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria che rendono le prestazioni per conto della farmacia all'interno dei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.