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REVERSE CHARGE 2017: LA CIRCOLARE CON I CHIARIMENTI SULLE SANZIONI

2 minuti, Redazione , 12/05/2017

Reverse Charge 2017: la Circolare con i chiarimenti sulle sanzioni

Regime sanzionatorio reverse charge nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate di ieri sull'inversione contabile

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Con la circolare n. 16/E di ieri l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 158/2015. Secondo un criterio di proporzionalità, ad essere colpite più duramente sono le violazioni commesse con un intento di evasione o di frode oppure che comportano l’occultamento dell’operazione o un debito d’imposta, mentre vengono punite in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali l’imposta risulta comunque assolta.

Ecco i principali chiarimenti:

  • quando l’operazione rientra nell’inversione contabile ma per errore il cedente/prestatore ha emesso fattura con addebito di Iva come per un’operazione ordinaria, se l’imposta è stata assolta seppur in modo irregolare (cioè se la fattura è stata registrata dal cedente e l’imposta è confluita nella liquidazione periodica) si applica una sanzione fissa da 250 euro a 10mila euro. In un’ottica di semplificazione, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione.
  • Sanzione nella stessa misura anche quando l’Iva, anziché essere assolta in via ordinaria, è stata sottoposta a reverse charge da parte del cessionario o committente. Anche in questo caso, se l’imposta è stata comunque assolta nonostante l’errore, il diritto di detrazione per il cessionario è salvo e il cedente o prestatore non è obbligato a versare l’Iva. Non deve trattarsi, però, di ipotesi palesemente estranee al regime dell’inversione contabile. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun fornitore.
  • Quando il reverse charge viene applicato a operazioni che sono esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, il debito d’imposta e la relativa detrazione si annullano. In sede di accertamento, infatti, vengono espunti sia il debito sia il credito d’imposta confluiti nella liquidazione periodica. In caso di operazioni inesistenti, però, si applica la sanzione, compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Attenzione: Le nuove disposizioni previste dal decreto n. 158/2015 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, per il principio del favor rei, le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016.

Tag: REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA

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Commenti

Miky - 12/05/2017

Che follia !!! Questi si sono inventati il reverse charge al solo, unico e conclamato scopo di acquisire più IVA possibile subito, poi hanno ridotto il limite per le compensazioni per chi è a credito, poi ora hanno anche il coraggio di sanzionare chi per errore non assoggetta o assoggetta a reverse charge. Nella loro famelica ricerca di denaro, hanno creato una giungla normativa nella quale è difficilissimo districarsi. Si alzano la mattina e normano a seconda dei loro sogni notturni e hanno il coraggio di sanzionare ? La registrazione delle fatture in reverse charge è "UNA FOLLIA DEMENZIALE", se non fossero bocconiani, avrebbero potuto più semplicemente innventarsi una nuova norma di "esenzione", con buona pace della logica, della praticità e del buon senso.

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