In caso di licenziamento collettivo per cessazione dell’attività aziendale, va comunque rispettato il termine di 7 giorni per l’invio della comunicazione dei criteri di scelta dei lavoratori che vengono licenziati , prevista dall’articolo 4, comma 9, della legge 223/1991 (come riformulato dall’articolo 1, comma 44, della legge 92/2012). Questo quanto affermato dalla Cassazione nella ordinanza n. 11404/2017.
Il caso riguardava il licenziamento di un dipendente per il quale la comunicazione finale con indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta era stata inviata alle associazioni di categoria oltre due mesi dopo la comunicazione dei licenziamenti ai lavoratori coinvolti. Il ricorso sosteneva che in presenza di una procedura di licenziamento collettivo con chiusura totale dell’ azienda, il termine di 7 giorni non fosse vincolante dato che con l’azzeramento dell’intero organico non sarebbe stato verificabile l'applicazione dei criteri di scelta.
La Suprema corte osserva invece che l’obbligo di comunicare le modalità applicative dei criteri di scelta , anche se a posteriori, cioe dopo la dichiarazione di cessazione dell'attività , conserva la sua funzione di garanzia e di controllo in quanto è necessario poter verificare che tale dichiarazione non sia falsa e non dissimuli in realta la cessione dell’azienda o la ripresa dell'attività con altro nome o in altra sede.
Viene a questo proposito sottolineato che l'obbligo di comunicazione è previsto espressamente dall’articolo 24, comma 2, della legge 223/1991, proprio in riferimento al caso di cessazione dell’attività.
Per le stesse ragioni, conclude la Suprema corte, non può essere sanata la comunicazione inviata oltre il termine di 7 giorni, in quanto anche il termine posto per la comunicazione finale riveste carattere essenziale. Sulla scorta di questi principi, la Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento.